blogger ma facciamo così tanta paura?
Roma – Era ottobre 2007. Il consiglio dei ministri approvava il cosiddetto “DdL Levi-Prodi”, disegno di legge che prevedeva per tutti i blog l’obbligo di registrarsi al Registro degli Operatori di Comunicazione e la conseguente estensione sulle loro teste dei reati a mezzo stampa.
La notizia, scoperta del giurista Valentino Spataro e rilanciata da Punto Informatico, fece scoppiare un pandemonio. Si scusarono e dissociarono i ministri Di Pietro e Gentiloni, ne rise il Times, Beppe Grillo pubblicò un commento di fuoco sul suo blog. Il progetto subì una brusca frenata e dopo un po’ le acque si calmarono. Cadde il governo Prodi.
Un anno dopo: novembre 2008. Un altro giurista, Daniele Minotti, si accorge che il progetto di legge gira di nuovo nelle aule del nostro Parlamento, affidato in sede referente alla commissione Cultura della Camera DdL C. 1269.
(Blog di Minotti)
Tempo addietro ho segnalato un remake del cd. “Levi-Prodi” di cui tanto si parlò un annetto fa.
Fresco fresco di assegnazione alla Commissione Cultura (sebbene in sede referente), ora è disponibile anche il testo del nuovo ddl (C-1269), ma va sempre seguita la scheda per monitorare gli sviluppi. Questa volta Ricardo Franco Levi, orfano del suo Governo, fa tutto da solo.
Si parte sempre dalla definizione di prodotto editoriale (art. 2):
“1. Ai fini della presente legge, per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione o di intrattenimento e destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
3. La presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi, fatti salvi i casi in cui tale applicazione sia espressamente prevista“.
Purtroppo, come in passato, non mi pare di leggere distinguo. Soltanto con riferimento all’iscrizione al ROC che “rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa” (art. 8), si precisa che “sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione i soggetti che accedono alla rete internet o che operano sulla stessa in forme o con prodotti, quali i siti personali o a uso collettivo, che non costituiscono il frutto di un’organizzazione imprenditoriale del lavoro.”
In effetti, detta precisazione non esisteva nel testo del 2007. Pur apprezzando lo sforzo, mi sembra ancora poco. Da un lato perché la definizione di prodotto editoriale è, come ammesso anche nella relazione, generale e onnicomprensiva, dall’altro perché la formula dell’art. 8, che parla espressamente di responsabilità, mi sembra ancora ambigua e non diretta al punto. Altrimenti detto, sebbene il nuovo testo sia inequivoco nell’escludere certe responsabilità tipiche della stampa (direttore, editore, stampatore), può dirsi altrettanto per oneri come quello della registrazione la cui violazione potrebbe condurre al reato di “stampa clandestina” come accaduto a Carlo Ruta?
La mia risposta è… nì. Riporto il testo dell’art. 7: “L’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni dei giornali quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso il tribunale, di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base al citato articolo 5 della legge n. 47 del 1948.”
Se io, blogger, non ho un’organizzazione imprenditoriale (come succede nella stragrande maggioranza dei casi), non sono tenuto all’iscrizione al ROC (ai blog fa espresso riferimento anche la relazione). Se l’iscrizione al ROC è sostitutiva della registrazione della testata presso il Tribunale (che scomparirà?), allora posso dire di non essere tenuto all’una e all’altra. Ma questa tesi stenta non poco a venir fuori. Occorre un coordinamento di norme, viste anche nel loro insieme, non immediato, non alla portata di tutti. E quando la legge non è chiara, il pericolo è sempre dietro l’angolo. In poche parole, io avrei cercato di essere più chiaro. Questa la mia prima lettura della domenica mattina. Sono certo che altri sapranno approfondire.
Aggiornamento del 15 novembre 2008, ore 11:10: Aggiorno il post, una settimana dopo, perché, dopo l’articolo di Luca Spinelli su PI, il “caso” è montato parecchio sulla scorta di considerazioni che non condivido. Visto che tutti linkano questo mio post e ben pochi si sono presi la briga di considerare anche le mie precisazioni a seguito del pezzo su PI, informo che il mio pensiero non è fatto soltanto di quanto scritto sopra, ma di altri due distinti post (e, comunque, dei relativi commenti a mia firma):
Non sono del tutto d’accordo
Ddl editoria: one more thing
L’ho già scritto ieri, nel post sul ddl editoria, discutendo con Luca Spinelli. Forse, alcune mie riflessioni meritano un post a parte. Luca, che è sempre molto attento nelle sue ricerche, trae conseguenze decisamente più preoccupate rispetto a me che mi sono genericamente limitato a dire che non c’è una gran chiarezza. Vedo due punti rilevanti.
Cominciamo col primo. Il ddl dice che se i soggetti “operano sulla stessa [Internet] in forme o con prodotti, quali i siti personali o a uso collettivo, che non costituiscono il frutto di un’organizzazione imprenditoriale del lavoro” non sono tenuti all’iscrizione al ROC con tutte le conseguenze del caso (e vedremo quali, è l’oggetto del secondo punto). Ma i blog possono godere di questa “esenzione”? (eggià… perché di eccezione alla regola si tratta).
Luca dice che, in realtà, si deve guardare al caso concreto (ed è il giusto approccio) sostenendo, ad esempio, che il blog di Grillo non sarebbe esentato e così anche tutti i blog che presentano pubblicità retribuita (es.: i comunissimi ads di Google). Ciò perché, secondo l’Agenzia delle Entrate, chi lucra, più o meno, da banner e simili sarebbe imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c. Sempre Luca, segnala questa pagina, ma, personalmente, io non ci leggo banner=impresa. Piuttosto, vedo delle considerazioni fiscali su un sito di un’impresa che, questa, si fa pubblicità, pagandola, su altri siti. Che mi sembra cosa ben distinta.
E’ vero che l’articolo fa riferimento anche alla figura ”dell’intermediario”, ma penso che tale non sia l’eventuale blogger quanto, piuttosto, chi mette in piedi il programma di advertising con una certa organizzazione imprenditoriale (es.: Google).
Mi viene da fare un esempio: è imprenditore il proprietario di un edificio che concede, pur a pagamento, una facciata per apporvi un cartellone realizzato dall’agenzia Alfa per pubblicizzare il prodotto della società Beta? No, secondo me. Pagherà le imposte del caso su quegli introiti, ma non per questo diventerà imprenditore. A meno che non organizzi edifici (o altri supporti) per l’esposizione di cartelloni.
Alla fine, torniamo alla definizione di imprenditore ex art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi“. Dottrina e giurisprudenza sul punto sono realmente sterminate, ma, per i profili che ci interessano, tutte pongono l’accento sull’”organizzazione al fine de”. E non penso che detta organizzazione si possa scorgere nell’attività di un blogger “ordinario”.
Per dirla tutta, volendo un po’ pignoleggiare, non a caso il nuovo ddl fa riferimento al forme o prodotti che sono il frutto di un’organizzazione imprenditoriale del lavoro. Dunque, è l’ipotetico blog, coi suoi contenuti informativi, a dover essere il frutto di detta organizzazione (non a caso parliamo di editoria). E mi viene da pensare a strutture complesse con redazioni o simili. Cosa che riguarda ben pochi blog che, addirittura, per i puristi blog non sono.
Seconda questione. Non condivido in toto gli allarmismi dei più. Certo, il ddl parla di una figura simile a quella del direttore responsabile (”colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni“) che risponderebbe anche dei contributi altrui (i commenti?) e di applicabilità delle “norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa“.
Ma, attenzione: da un lato se io inserisco un contributo di un terzo, ne sono già responsabile in concorso; dall’altro, il reato di diffamazione, giusto per fare l’esempio più ricorrente, è già pacificamente adattabile ai blog e, in generale, alle pubblicazioni telematiche.
Uniche controndicazioni realistiche (se il ddl fosse per ipotesi applicabile a certi blog, cosa che non penso): burocrazia, spese e “controllo” (sempre che sia possibile controllare un blog soltanto a seguito dell’iscrizione al ROC).
Pur consapevole di trattare un tema critico, francamente non avevo previsto certi sviluppi. Mi sembra che la questione sul ddl editoria sia andata un po’ oltre non soltanto rispetto alle mie intenzioni (sarebbe il meno), quanto con riferimento all’obiettività dei fatti.
Così, nel caso interessi, preciso meglio la mia posizione, per punti:
- ogni tanto faccio le mie belle ricerchine sui siti di Senato e Camera sperando di covare qualche bel disegno di legge rilevante in tema di telematica. A giugno mi ero accorto che, come promesso, Ricardo Franco Levi aveva ripresentato il “suo” ddl, ma il testo è stato reso pubblico soltanto di recente e l’ho trovato perché stavo revisionando Il Minottino;
- bene fa Luca Spinelli a ricordare che la cosa, comunque, non riguarderebbe soltanto i blog. Infatti, pensando alle mie cose, ho anche guardato a Penale.it che ha una redazione, dei banner e un editore. E vedremo un po’ cosa fare, se si presenterà la necessità di una decisione. Comunque sia, nei miei post ho parlato soltanto di blogosfera sia perché i lettori di questo blog sono prevalentemente blogger sia perché è lo stesso Levi, nella relazione al ddl, a parlare espressamente di blog (e visto che l’anno scorso proprio i blogger l’avevano massacrato);
- ancora, non sono convinto che la mera presenza di banner o ads obbligherebbe alla registrazione al ROC, ma l’ho già spiegato;
- appartengo probabilmente alla schiera degli ingenui perché non penso che il ddl sia un atto intimidatorio e/o di censura;
- e penso ciò anche perché, contrariamente a quello che si dice in giro, il ddl di questa Legislatura non è uguale a quello della scorsa; anzi, contiene, non soltanto per quello che ci interessa, significativi aggiustamenti; penso se ne debba dare atto come è giusto dire che Berlusconi non c’entra;
- e, comunque, sono assai poco paranoico perché, malgrado quel che può far comodo pensare, la punibilità (penale o civile) della diffamazione telematica è del tutto pacifica, esiste già a prescindere da questo ddl;
- vero è che l’applicazione del regime della stampa (ma occorrerà vedere con quali modalità concrete) comporta un aggravamento di pene e un dilatarsi di alcune responsabilità (direttore – che non si sa che fine farà con l’eventuale riforma -, editore e stampatore) ai limiti dell’attribuzione oggettiva, ma non si tratta, in concreto, di effetti così deflagranti come si pensa (il che non significa che siano da sottovalutare, ovviamente);
- detto tra noi, poi, il portare tutto su un server all’estero non garantisce, di per sé, l’impunità;
- in definitiva, le mie critiche puntano sull’assenza di chiarezza, su certe ambiguità, su una “generale genericità”; ma c’è da dire che il ddl prevede anche una delega per la riforma dell’intero settore e che, pertanto, la cosa dovrebbe essere valutata nella sua completezza (lo stesso reato di “stampa clandestina” potrebbe essere rivisto perché, oggi, fa riferimento alla registrazione presso il Tribunale); e anche se non sono d’accordissimo su una delega per una riforma così delicata;
ché, poi, come ha fatto notare qualcuno mi sembra nei commenti, non è proprio detto che passi atteso che si tratta di un ddl di un Deputato dell’opposizione; ma è giusto tenere alta la guardia.